art.1
Il “GOLF LE QUERCE” ( di seguito anche denominato “Associazione”) è un’associazione sportiva dilettantisti-ca senza fine di lucro, costituita e disciplinata ai sensi degli articoli dal 36 al 42 del C.C. e dalle norme del presente Statuto, nonché in conformità alle norme agevolative relative alla disciplina tributaria degli enti non commerciali di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460. Si propone la pratica e la diffusione dello sport del golf, nonché di porre a disposizione degli associati attrezzature sportive ed una casa sociale, quale luogo di ritrovo e di svago.
Ha sede in Sutri (Viterbo), Via Cassia Km.44.500, località San Martino ed ha durata illimitata.
L’attività dell’Associazione si svolge anche presso l’impianto golfistico di proprietà della Federazione Italiana Golf (F.I.G.) sito in territorio dei Comuni di Nepi e Sutri (Viterbo), Via Cassia Km. 44.500, località San Martino, con le modalità stabilite nella specifica convenzione di locazione tra la F.I.G. e l’Associazione.
art.2
L’Associazione aderisce alla Federazione Italiana Golf, della quale riconosce la giurisdizione sportiva, inclusa la disciplinare, ed accetta anche per i propri associati, le norme statutarie e regolamentari.
L’Associazione si impegna a pagare le quote di affiliazione e di tesseramento federale determinate dalla F.I.G.
Non possono rivestire cariche direttive dell’Associazione anche di carattere sportivo, quanti non abbiano la qualifica di dilettanti secondo le “Regole” approvate dal Royal and Ancient Golf Cub of St. Andrews.
art.3
I Soci, all’atto della loro ammissione, accettano le norme del presente Statuto e del Regolamento dell’Associazione.
art.4
L’Associazione assume, a colori sociali, l’azzurro e il verde.
art.5
I Soci si distinguono in:
- ordinari;
- fondatori;
- sostenitori;
- onorari.
art.6
i Soci ordinari possono:
- proporre l'ammissione di nuovi Soci ,secondo quanto stabilito dall'art. 13 , limitando a due sole proposte di ammissione per ogni anno solare. I Soci che avessero subito nell'ultimo quinquennio provvedimenti disci-plinari ex art.19 lett.b) e c) non possono presentare nuovi Soci.
- frequentare il club-house, utilizzare il campo da golf e tutte le attrezzature sportive;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- essere eletti alle cariche sociali secondo le specifiche disposizioni dello Statuto.
Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili, eccetto che mortis causa.
L’erede del diritto di partecipazione di un Socio ordinario subentra nelle obbligazioni di quest’ultimo in ordine al pagamento degli oneri sociali.
All’erede si applicano tutte le condizioni e formalità dell’articolo 13 commi 1, 3 e 4.
Nell’ipotesi di successione mortis causa l’Associazione riconosce un solo avente diritto, ex art. 2347 C.C.
Nell’ipotesi di intestazione della quota ad un’Associazione o Società, la rappresentanza del Socio spetterà ad un solo delegato, il cui nominativo deve essere comunicato all’inizio di ogni anno sociale e tale delegato sarà il solo che potrà utilizzare il Campo da golf e tutte le attrezzature golfistiche.
art.7
I soci fondatori sono i Soci i quali hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
I Soci Fondatori possono:
- proporre la nomina di nuovi soci;
- frequentare il club-house, utilizzare il campo di golf e servirsi di tutte le altre attrezzature sportive;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- essere eletti alle cariche sociali.
L’erede di un socio fondatore assume la qualità di socio
ordinario e nei suoi confronti si applica quanto disposto dall'articolo 6 (commi 3-4-5 e 6).
art.8
I Soci sostenitori sono quei Soci i quali nella veste di persone fisiche, associazioni o società, abbiano effettua-to contribuzioni finanziarie nell’interesse dell’Associazione.
Le associazioni e le società sono rappresentate, anche
per quanto riguarda l'utilizzazione degli impianti sportivi,
da un solo delegato il cui nominativo deve essere
comunicato all'inizio di ogni anno sociale.
I soci sostenitori possono:
- proporre la nomina di nuovi soci;
- frequentare il club – house, utilizzare il campo da golf e servirsi di tutte le altre attrezzature sportive;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
- essere eletti alle cariche sociali.
L’erede di un socio sostenitore assume la qualità di Socio
ordinario, e nei suoi confronti si applica quanto disposto nell'articolo 6 (commi 3-4-5 e 6).
art.9
Sono Soci onorari coloro i quali vengono dichiarati tali dall’Assemblea per particolari benemerenze.
Essi possono:
- proporre la nomina di nuovi soci;
- frequentare il club – house, utilizzare il campo da golf e servirsi di tutte le attrezzature sportive; Sono esonerati dal pagamento delle quote sociali
art.10
Tutti i Soci hanno gli stessi diritti di partecipazione alla vita associativa ivi compreso il diritto di voto nella as-semblee secondo il principio del voto singolo di cui all’art.2532 C.C., c.2 e fermi restando il limite della mag-giore età e della uniformità della disciplina del rapporto associativo, contenuto nel presente Statuto.
art.11
I Soci quali non abbiano ancora compiuto il ventunesimo anno di età sono Soci giovani.
Essi si distinguono in allievi (fino al compimento del quattordicesimo anno di età) e in juniores ( fino al com-pimento del ventunesimo anno di età).
Gli allievi, ove regolarmente accompagnati e se fisicamente idonei conformemente a certificato medico, pos-sono frequentare il club – house, utilizzare il campo da golf e servirsi di tutte le attrezzature sportive.
I Soci juniores possono:
- frequentare il club – house, utilizzare il campo da golf e servirsi di tutte le attrezzature sportive;
- partecipare all’Assemblea senza diritto di voto se minorenni.
art.12
I Soci possono invitare ospiti nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
art.13
Gli aspiranti soci di qualsiasi categoria, ad esclusione degli onorari debbono presentare domanda di ammis-sione al Consiglio Direttivo controfirmata da almeno due soci presentatori, non congiunti tra di loro, aventi le qualità previste negli articoli 6,7,8 e 9 e l'anzianità di iscrizione non inferiore rispettivamente di cinque e dieci anni.
I Soci presentatori avranno la responsabilità morale della loro relazione scritta inerente il corretto esame da parte dei medesimi dei requisiti essenziali per l'ammissione del nuovo Socio.
Gli aspiranti Soci, con la domanda di ammissione, dovranno prestare consenso all'acquisizione di informazio-ni anche di natura personale e riferite anche ad eventuali status di Soci di altri Circoli Sportivi.
Le domande relative a giovani di età inferiore agli anni 18 dovranno essere sottoscritte dall'esercente la pote-stà e dovranno essere sottoposte ai medesimi controlli estensibili alla famiglia di appartenenza.Il Consiglio Direttivo decide sulla domanda a scrutinio segreto tenendo conto delle priorità temporali nella presentazione della domanda in relazione alla capienza dell'impianto golfistico e della disponibilità delle relative infrastruttu-re.Il Consiglio Direttivo provvederà all'attuazione anche formale delle relative procedure.
Condizione indispensabile per acquistare e conservare lo status di socio è l’irreprensibile condotta morale e civile, nonché la scrupolosa osservanza delle norme statutarie e regolamentari dell’associazione e della F.I.G..
Le domande di ammissione con i nominativi dei Soci presentatori debbono essere rese note a tutti i Soci a cura del Consiglio Direttivo mediante affissione presso la sede sociale da parte della Segreteria almeno quindici giorni prima della decisione delle medesime.
Ogni Socio può, in merito, formulare al Consiglio Direttivo, le proprie osservazioni che, peraltro, non sono per esso vincolanti.
La delibera che non accoglie l’ammissione di nuovi soci non deve essere motivata ed è inappellabile.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24 C.C., in quanto non contrastanti con le norme del presente statuto, le utilità economiche connesse alla quota associativa possono essere trasmesse, unitamente ad es-sa, a terzi, in questo caso il socio recedente potrà indicare il nominativo dell’aspirante socio a cui le suddette utilità sono trasmesse, il quale dovrà presentare apposita domanda di ammissione al Consiglio Direttivo nel rispetto delle procedure previste nei commi precedenti.
art.14
Le domande di ammissione respinte possono venire riproposte solo a distanza di un anno dalla data del mancato accoglimento e, comunque, per non più di due volte oltre la prima.
art.15
L’ammontare delle quote sociali, nonché le relative modalità di pagamento ed i termini di riscossione, sono determinati dal Consiglio Direttivo.
Il Socio che non provveda a pagare la quota dovuta entro i termini stabiliti è considerato moroso ed è automa-ticamente sospeso dai suoi diritti.
Qualora non provveda all’adempimento neppure entro trenta giorni dal ricevimento del sollecito da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da parte della segreteria dell’Associazione, è considera-to decaduto così come stabilito dall’articolo 17.
art.16
Tutti i Soci sono tenuti a corrispondere la quota per il tesseramento federale, secondo i criteri fissati dalle norme statutarie e regolamentari della F.I.G.
art.17
Costituiscono causa di decadenza dallo status di socio dell'Associazione, con estinzione e rinuncia ad ogni diritto :
- lo scioglimento dell’Associazione;
- le dimissioni;
- la morosità;
- la radiazione.
Dal momento in cui il Consiglio Direttivo invia, a mezzo lettera raccomandata, la presa d’atto delle dimissioni o la declaratoria di morosità, le dimissioni non possono essere più ritirate né può essere sanata la morosità.
La morosità viene determinata ai sensi dell’articolo 15.
La radiazione è disciplinata dall’articolo 19.
La decadenza dello status di Socio non esonera il Socio dall’obbligo del pagamento delle quote sociali per l’anno in corso.
art.18
I Soci decaduti dal loro status per morosità o perché radiati non possono ripresentare domanda di ammissio-ne.
art.19
I Soci che comunque contravvengono alle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione, rechino pre-giudizio, ledano gli interessi, sminuiscano il prestigio dell’Associazione stessa non abbiano un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, sono passibili dei seguenti provvedimenti disciplinari;
- ammonizione;
- censura;
- sospensione, da un minimo di 15 (quindici) giorni ad un massimo di 3 (tre) anni;
- radiazione.
Mentre la censura può comportare, a discrezione della commissione giudicante, quale pena accessoria, l'ine-leggibilità a cariche sociali o la decadenza da esse (nel mandato quadriennale in corso e nel successivo), la sospensione comporterà automaticamente la suddetta pena accessoria fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale annuale.
Competente per i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 è la Commissione di Disciplina secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 31 e 32 e dall'apposito regolamento disposto dal Consiglio Direttivo.
art.20
Sono Organi Sociali:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- la Commissione di Disciplina di Prima Istanza;
- la Commissione di Disciplina d’Appello.
L’Assemblea dei Soci rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Il diritto di partecipazione e di voto all’Assemblea dei Soci è determinato ai termini degli articoli da 6 a 11 ed è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 15.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, normalmente nel primo semestre dell’esercizio so-ciale.
Detta assemblea annuale dovrà deliberare su quanto indicato all’articolo 22 lettera e) e dovrà provvedere alle elezioni degli organi sociali previste dallo Statuto, oltre a trattare ogni altra questione sottoposta alla sua at-tenzione
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su ri-chiesta scritta e motivata di almeno un sesto dei soci aventi diritto al voto, con avviso scritto comunicato al socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza ed affisso nel medesimo termine presso la sede sociale.
L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima ed in seconda convocazione e l’ordina del giorno.
Per l’Assemblea straordinaria la seconda convocazione non potrà essere prevista nello stesso giorno della prima.
In caso di urgenza la convocazione dell’Assemblea ordinaria può essere effettuata con mezzi idonei con un preavviso di almeno settantadue ore.
Quando l’Assemblea viene convocata per l’approvazione del bilancio, deve essere trasmessa ai Soci e depo-sitata presso la sede sociale, unitamente all’avviso di convocazione, copia del bilancio preventivo e del rendi-conto consuntivo, depositando anche, presso la Segreteria del Circolo, ma senza loro trasmissione ai Soci, le relative documentazioni.
art.22
L’Assemblea Ordinaria determina gli indirizzi generali dell’Associazione.
In particolare, l’Assemblea Ordinaria:
- elegge il Presidente dell’Associazione, che è anche membro e Presidente del Consiglio Direttivo;
- elegge gli altri membri del Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti di sua spettanza del Collegio dei Revisori dei Conti;
- elegge i componenti delle Commissioni di Disciplina;
- delibera sulla relazione tecnico – morale - finanziaria, sul rendiconto consuntivo annuale - confrontato con il bilancio preventivo - e sul bilancio preventivo presentati dal Consiglio Direttivo
- delibera su spese che nel corso dell’anno eccedano il costo previsto in bilancio preventivo o non fossero state ivi previste, sia che esse determinino, o meno, l’imposizione di oneri sociali straordinari, purché tali spe-se ed eventuali oneri straordinari non eccedano nel loro coacervo annuale un decimo delle quote annuali di gestione;
- delibera inoltre su ogni altra questione di sua competenza per legge o che venga sottoposta al suo esa-me da altri organi sociali;
- delibera sui ricorsi avverso la radiazione inflitta dalla Commissione di Disciplina di Appello ai sensi del-l'art.31 dello Statuto
- approva il regolamento delle commissioni di disciplina di cui all'art. 3 e del presente statuto.
L’Assemblea Straordinaria, il cui verbale dovrà essere sempre redatto da un notaio:
- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sugli atti di disposizione di qualsiasi natura relativi a beni immobili e sulla determinazione di oneri sociali straordinari che eccedano nel loro coacervo annuale 1/10 del totale delle spese annuali di gestione , nonchè su spese che nel corso dell'anno eccedano nel loro coacervo annuale 1/10 del totale delle spese an-nuali di gestione e non siano state previste nel bilancio preventivo o siano state previste per un importo mino-re, anche se tali spese non determinino nel corso del medesimo anno l'imposizione di oneri sociali straordi-nari.
- delibera sul rinnovo e sulle eventuali modificazioni del contratto di locazione e della Convenzione tra l'As-sociazione e la F.I.G., nonché sull'esercizio del diritto di prelazione previsto in essi;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulle modalità della liquidazione.
I Soci intervenuti, che siano dissenzienti e che abbiano annotato il loro dissenso sul verbale di Assemblea delle deliberazioni assunte nelle materie sopra specificate al punto c) non sono, in deroga all'art.21, assog-gettati ai relativi derivanti obbligji ed oneri se, entro 30 giorni dalla delibera, comunicheranno al Presidente dell'associazione il loro recesso rassegnando le loro dimissioni dall'Associazione, salvo l'assolvimento degli oneri previsti dall'ultimo comma dell'art.17 e senza alcun diritto di natura patrimoniale.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Ove il Presidente ed il Vice Presidente siano assenti o si astengano dal presiedere, il Presidente dell’Assemblea sarà nominato con votazione dell’Assemblea stessa.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed in occasione dell’elezione degli orga-ni sociali, due scrutatori, scegliendoli tra i soci presenti.
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando vi partecipi almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza o rappresentanza di almeno il dodici per cento degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la partecipazione del venticinque per cento dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti, mentre quelle dell’Assemblea Straordinaria sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei votanti.
Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto per la nomina degli Organi Sociali ed ogni volta che un quinto dei presenti lo richieda su mozione di almeno tre soci presenti .
Ogni altra deliberazione sarà adottata con votazione palese che dovrà svolgersi contando per primi i voti dei consenzienti, poi i voti dei dissenzienti e per ultimo il numero degli astenuti, salvo che un decimo almeno dei presenti non richieda l’appello nominale.
Per lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La partecipazione all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è strettamente personale esclusa tassativamente la possibilità di far ricorso a deleghe o procure di alcun genere o natura.
La votazione per le elezioni degli organi sociali si svolgerà in nove giorni naturali consecutivi a partire dalla fine dell'Assemblea, e questa sarà considerata valida allorchè avranno espresso il voto almento il venti per cento degli aventi diritto al voto e sarà regolata secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Diret-tivo.
Nelle votazioni per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo potranno essere presentate :
- distinte liste contenenti ciascuna il nome del candidato alla carica di Presidente ed i nomi di dieci candidati alla carica di membri del Consiglio Direttivo. Il voto espresso esclusivamente in favore della lista che avrà ri-portato il maggior numero di voti comporterà automaticamente l'elezione del Presidente e di numero otto Consiglieri. L'elettore sarà tenuto a pena di nullità ad indicare fino ad otto preferenze nell'ambito della stessa lista con la conseguenza che risulteranno eletti, nell'ambito della stessa lista, oltre al Presidente, gli otto no-minativi che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà preferito quello dei candidati con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
Nessun candidato potrà partecipare a più di una lista e, non ottemperando all'invito di rettifica, sarà conside-rato decaduto automaticamente da entrambe le candidature.
art.23
Al Presidente dell’Associazione e Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed il coordinamento della sua attività.
Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e, ove costituito, il Comitato Esecutivo.
Il Presidente ha la facoltà di partecipare a qualsiasi riunione di Comitati e Commissioni.
Egli firma gli atti dell’Associazione.
Per provvedimenti a carattere di estrema urgenza per i quali non sia possibile convocare il Comitato esecuti-vo, se costituito, o il Consiglio Direttivo, può disporre anche su materie di competenza del Comitato stesso, se costituito, e del Consiglio Direttivo, salvo ratifica del primo, se costituito, e di quest’ultimo nella prima succes-siva riunione.
art.24
L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo, nell’ambito dei criteri indicati dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, organizzativa, sportiva ed amministrativa del Circolo.
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri che sono:
- il Presidente dell’Associazione e Presidente del Consiglio Direttivo;
- gli otto Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo determina gli strumenti più idonei per l’efficace adempimento del compito affidatogli ed a tal fine li traduce in azione concreta esercitando le funzioni ed i poteri necessari, assicurando la trasparenza di tutti gli atti e la pubblicità dei deliberati.
Rientrano in particolare nella competenza del Consiglio:
- decidere l’ammissione di nuovi soci;
- intrattenere rapporti con la F.I.G.;
- promuovere e coordinare l’attività sportiva e le manifestazioni dell’Associazione;
- nominare la Commissione Sportiva, ai sensi dell’articolo 33 dello Statuto, ed eventuali altri Comitati, Commissioni e Giurie, ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto, determinandone i compiti e la composizione e sovrintendendo alla loro attività;
- sovrintendere all’amministrazione dell’Associazione nel rispetto del bilancio preventivo per ogni sua voce;
- stabilire annualmente le quote dovute dai soci per la loro associazione e per i servizi resi dal Circolo, differenziando le quote stesse per le varie categorie ed eventuali sottocategorie;
- deliberare la convocazione delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie ai sensi dell’articolo 21;
- osservare e far osservare lo Statuto ed il regolamento organico della F.I.G.;
- deliberare ogni impegno dell’Associazione verso terzi nonché l’assunzione ed il licenziamento del perso-nale dell’Associazione;
m. emanare il regolamento organico ed altre norme regolamentari interne;
n. fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
o. deliberare sull’acquisto e l’alienazione di beni mobili, anche soggetti a registrazione, fatte salve le competenze assembleari di cui all’articolo 22;
p. conservare in apposito registro i verbali delle proprie riunioni.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo decadono dalle loro cariche sociali:
- per voto di sfiducia o mancata approvazione da parte dell’Assemblea della relazione tecnico-morale-finanziaria o del rendiconto consuntivo;
- per dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi causa, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Presidente dell’Associazione e del Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni. E’ rieleggibile consecu-tivamente per un solo mandato
In caso di impedimento temporaneo lo sostituisce il Vice Presidente, se in carica, altrimenti il membro del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità di nomina.
Nelle altre ipotesi di impedimento si applica l’ articolo 36.
Il Consiglio decade alla scadenza del suo mandato. Le dimissioni del Consiglio o dei singoli Consiglieri com-portano l'ineleggibilità per il secondo mandato se rassegnate nei dodici mesi antecedenti la scadenza del termine del mandato stesso.
I Consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili consecutivamente per un altro mandato.
L’elezione dei Consiglieri e del Presidente compete all’Assemblea che li elegge tra gli appartenenti alle cate-gorie indicate negli articoli 6, 7, 8 e 9.
Per l'elezione del Presidente, dei Consiglieri, dei Revisori dei Conti e dei componenti le Commissioni di disci-plina, i nominativi dei candidati saranno affissi presso la sede sociale a cura della Segreteria del Circolo ad iniziare dal quindicesimo giorno precedente la data dell'Assemblea fino all'inizio delle operazioni di voto.
L'elezione alle cariche sociali si svolgono a scrutinio segreto.
Per l'elezione del Presidente, nel caso di parità di voti , verrà eletta la lista comprendente il candidato alla Presidenza con maggiore anzianità di iscrizione al Circolo.
art.26
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente o dietro richiesta scritta di almeno la metà dei suoi componenti.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto o con qualsiasi mezzo idoneo contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione comunicato almeno cinque giorni prima.
In caso di urgenza, la convocazione può avvenire anche con preavviso di sole 48 ore.
La convocazione deve essere inviata per conoscenza, sempre nei termini predetti, anche ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
art.27
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, ad inizio di ogni anno sociale, a maggioranza assoluta, il Vice Presidente, ed il Tesoriere.
Essi sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può costituire, con delibera assunta a maggioranza assoluta, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da altri due membri del Consiglio stesso.
Questi ultimi saranno eletti a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo .
A tale Comitato compete l’applicazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.
Si riunisce su convocazione del Presidente e, in caso di urgenza, può anche deliberare su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo può nominare annualmente, tra i soci, un Segretario onorario del circolo cui demandare mansioni relative alla vita sportiva e sociale del sodalizio.
La nomina è rinnovabile.
art.28
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due mebri effettivi ed uno dei supplenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci; un membro effettivo ed un supplente sono nominati dal Consiglio della F.I.G.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per quattro anni ed i suoi componenti eletti non sono rielegibili consecutivamente
Saranno eletti membri effettivi i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti mentre il candi-dato giunto terzo sarà il supplente.
La votazione avverrà secondo le modalità previste dall'art.25
I tre revisori effettivi eleggono, nel loro seno, il Presidente in occasione della prima riunione del Collegio.
art.29
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione.
Esamina il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale della gestione economico-finanziaria e ne riferisce al-l'Assemblea con apposita relazione.
Ha facoltà di esaminare in qualsiasi momento i libri e le scritture dell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo se ne è invitato o se lo richiede, in caso di esame di argomenti che ne rendano necessario od opportuno l'intervento.
art.30
Le Commissioni di Disciplina di Prima Istanza e d’Appello sono composte ciascuna di tre membri effettivi e due supplenti.
Restano in carica per quattro anni ed i loro componenti alla scadenza del mandato non sono rieleggibili con-secutivamente.
Saranno eletti membri effettivi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti mentre i candidati giunti quarto e quinto saranno i supplenti.
La votazione avverrà secondo le modalità previste dall'art.25
I tre membri effettivi eleggono, nel loro seno, il Presidente in occasione della prima riunione della Commissio-ne.
art.31
La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è competente a decidere in ordine a tutte le violazioni dello Statuto ed a tutte le controversie di cui all’articolo 19 ed a quelle che possono insorgere tra i singoli soci nell’ambito dell’Associazione. Può intervenire sia direttamente , sia su istanza del Consiglio Direttivo o della Commissione Sportiva o, anche di qualsiasi Socio interessato alla vertenza.
La Commisione di Disciplina di Appello è competente a decidere in ordine alle impugnazioni delle decisioni assunte dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza e le sue decisioni saranno considerate definitive, ad eccezione di quella comportante la radiazione avverso la quale è ammesso ulteriore ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento della Commissione d'Appello.
Le Commissini di disciplina emettono i loro provvedimenti nel termine di trenta giorni dalla apertura dei proce-dimenti salvo proroghe motivate.
L'Assemblea dei Soci è esclusivamente competente a decidere definitivamente - a scutinio segreto - sulle de-cisioni della Commissione di seconda istanza che avessero comminato la radiazione del socio.
In pendenza della decisione sul ricorso gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione di Prima I-stanza rimangono sospesi.
art.32
La procedura da adottarsi innanzi alle due predette Commissioni è regolata dal " Regolamento delle Com-missioni di Disciplina" che viene adottato e, ove occorra, modificato, dal Consiglio Direttivo col voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti. Nel medesimo regolamento sono dettate le norme organizzative dell'as-semblea investita del ricorso avverso la radiazione.
Il regolamento di cui al presente articolo dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria.
art.33
La Commissione Sportiva è composta da un numero variabile da tre a sette membri e dura in carica un anno. I suoi membri sono confermabili.
La Commissione Sportiva organizza e controlla l’attività sportiva del Circolo, in conformità delle direttive del Consiglio Direttivo.
In particolare:
- sottopone al Consiglio Direttivo il calendario sportivo ed ogni iniziativa ritenuta utile per l’attività sportiva e per la diffusione del golf;
- esprime pareri sulla situazione degli impianti sportivi e sulle eventuali modifiche permanenti e stagionali;
- cura l’organizzazione delle gare e stabilisce le regole locali sia definitive che temporanee;
- stabilisce e modifica gli handicaps dei giocatori, in conformità delle norme della Federazione Italiana Golf;
- dirime le controversie in materia di gioco nelle gare sociali, applicando le regole della F.I.G.;
- sovrintende alla formazione delle squadre sociali nominandone i capitani;
- accerta le infrazioni ai regolamenti ed all’etichetta del gioco commesse dai soci dandone comunicazione alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.
art.34
Per poter ricoprire cariche sociali elettive sono necessari i seguenti requisiti:
- aver compiuto la maggiore età;
- non aver riportato condanne definitive per delitti dolosi;
- non essere stati assoggettati da parte del C.O.N.I., della F.I.G. o di altra Federazione Sportiva a sanzioni disciplinari complessivamente superiori ad un anno;
- non aver commesso infrazioni che abbiano comportato la radiazione da altra Associazione affiliata alla F.I.G. o da quest’ultima riconosciuta;
- essere tesserati presso la F.I.G. in qualità di dilettanti;
- non avere rapporti di lavoro o di dipendenza con l’Associazione, con la F.I.G., né cariche, presso la F.I.G. o Associazioni a questa associate nei limiti previsti dallo Statuto Federale.
- non svolgere direttamente o indirettamente anche tramite la partecipazione ad associazioni o società, o per interposta persona, tramite parenti od affini fino al terzo grado o il coniuge, un'attività commerciale finalizzata all'organizzazione ed allo svolgimento di eventi golfistici.
Il requisito di cui alla lettera e) del precedente comma non è necessario per l’elezione a componente il Collegio dei Revisori dei Conti.
I requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) del primo comma sono necessari anche per la nomina a componente della Commissione Sportiva.
art.35
Le cariche sociali sono incompatibili tra loro.
Nell’ipotesi di incompatibilità, l’interessato deve optare entro dieci giorni per una delle cariche in cui sia stato eletto.
In caso di mancata opzione nel termine stabilito, egli decade di ufficio dalla carica più recente.
Le cariche rimaste vacanti a seguito di opzione o di mancata opzione sono ricoperte a termine del successivo articolo, salvo che la carica vacante sia quella oggetto dell’ultima elezione che ha dato luogo all’incompatibilità, nel qual caso tale carica sarà ricoperta dal primo dei non eletti in detta elezione.
art.36
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, salvo che le dimissioni o cessazione coinvolgano oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, nel qual caso si applicherà il disposto dell’articolo 24, questi dovranno essere sostituiti dal Consiglio direttivo cooptando i soci che nella lista di ap-partenenza seguivano in graduatoria l'ultimo eletto: I Consiglieri subentrati potranno essere eletti per un ulte-riore mandato consecutivo.
Qualora per effetto della cooptazione non si ricostituisca il numero istituzionale dei Consiglieri il Consiglio Di-rettivo provvederà alla nomina dei Consiglieri mancanti nel corso della successiva assemblea ordinaria.
Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di decadenza del Consiglio Direttivo ai sensi dell’articolo 24, nel termine di trenta giorni verrà convo-cata a cura del Consiglio uscente o in difetto, a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, un’Assemblea che procederà all’elezione dell’intero Consiglio e del Presidente.
In tal caso i Consiglieri uscenti possono essere eletti per un ulteriore mandato consecutivo in deroga all’articolo 25
In ipotesi di cessazione dalla carica di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti effettivo supplente, o della Commissione di Disciplina di Prima Istanza o di Appello, dovrà essere cooptato chi nella rispettiva lista avrà ottenuto il maggior numero di voti tra i supplenti e tra i non eletti ed il subentrante resterà in carica fino alla prima successiva Assemblea Ordinaria annuale dei Soci che dovrà provvedere ad eleggere il sostituto, che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore o del Commissario sostituito.
Ove tale procedura non fosse possibile e si rendesse necessaria l’immediata sostituzione sarà l’Assemblea, espressamente convocata, ad eleggere il Revisore o il Commissario subentrante il quale durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore o del Commissario sostituito.
art.37
E’ espressa causa di decadenza l’assenza ingiustificata ad oltre quattro riunioni consecutive dell’organo so-ciale di appartenenza o l’assenza a tutte le riunioni dell’organo sociale di appartenenza nel corso di un anno sociale.
art.38
Tutte le cariche sociali ricoperte dai soci sono gratuite.
art.39
Le Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo, ad eccezione della Commissione Sportiva, sono composte da un minimo di tre a un massimo di cinque membri.
Ciascuna Commissione elegge nel proprio seno un Presidente.
Ogni Commissione dura in carica un anno e svolge i compiti affidatile dal consiglio Direttivo. I membri delle Commissioni sono confermabili.
Della composizione e delle finalità delle Commissioni viene data tempestiva comunicazione ai Soci mediante affissione della relativa delibera presso i locali sociali.
Delle riunioni delle Commissioni verranno redatti per iscritto e conservati regolari verbali.
art.40
Il Fondo comune dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione, dai diritti su quelli locati all’Associazione secondo la convenzione stipulata fra quest’ultima e la F.I.G., dalle quote sociali, dai redditi eventuali attività promozionali e pubblicitarie, nonché da proventi vari.
Durante la vita dell’Associazione, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestio-ne, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla leg-ge.
art.41
L’esercizio finanziario corrisponde all’anno solare.
Tutte le entrate e le uscite debbono essere riportate in un unico bilancio preventivo ed in un unico rendiconto consuntivo, che saranno depositati almeno quindici giorni prima della riunione, a cura del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, presso la Segreteria dell’Associazione a disposizione di tutti i Soci aventi diritto di partecipazione all’Assemblea.
Il rendiconto economico e finanziario deve essere riferito sia all’attività istituzionale che a quella commerciale eventualmente esercitata, soddisfacendo comunque allo specifico requisito della trasparenza.
art.42
Tutte le modifiche statutarie debbono essere comunicate alla F.I.G. entro e non oltre quindici giorni dalla rela-tiva delibera assunta a termini degli articoli 21 e 22.
Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Statuto se non dall’Assemblea straordinaria a maggio-ranza dei tre quarti dei votanti.
Di ogni progettata modifica dello Statuto dovrà essere data notizia, con il nuovo testo proposto, nel relativo avviso di convocazione dell’Assemblea.
Sulle modifiche in discussione in Assemblea, ogni socio può proporre per iscritto eventuali emendamenti, che saranno esaminati secondo l’ordine di presentazione o nell’ordine che il Presidente reputerà, secondo logica, più opportuno per la discussione.
Se vi sono emendamenti, si vota sugli emendamenti stessi prima che sulla proposta pubblicata sull’avviso di convocazione e, precisamente, prima su quelli soppressivi, poi su quelli modificativi ed infine su quelli aggiun-tivi.
art.43
Con la delibera di scioglimento dell’Associazione, assunta a termini degli articoli 21 e 22 l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i criteri della liquidazione.
La suddetta delibera deve essere trasmessa ala F.I.G. entro e non oltre quindici giorni dalla sua assunzione.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio socia-le ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, qualo-ra istituito, di cui all’art. 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
art.44
Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme del Codice Civile Italiano e delle altre leg-gi speciali applicatisi alle Associazioni contemplate negli articoli da 36 a 42 del Codice Civile.
Fabrizio Bianchi
Maria Teresa Sindona Notaro






